Art. 7.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione «circo equestre» utilizzata in ogni norma di legge e di regolamento vigente deve intendersi sostituita dalla seguente: «circo».

 

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      2. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di uccisione, di maltrattamento e di abbandono degli animali di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e all'articolo 727 del medesimo codice, nonché quelle relative al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.